Campionato allievi provinciali, gara del 11/11/2007, storica squalifica nel settore giovanile della Victor.
Dopo l'incredibile comportamento dell'arbitro che espelle il portiere (Riva) per aver raccolto con le mani un retropassaggio di un proprio compagno, giustificando il provvedimento come "gesto antisportivo", si scatenento le proteste della compagine dirigenziale della Victor, supportati paradossalmente anche dall'allenatore della squadra avversaria. Le proteste, forse troppo sanguigne, sconvolgono il direttore di gara che, invece di tornare sui sui passi dopo un clamoroso errore di applicazione del regolamento, sospende la partita.
Questo il comunicato ufficiale della LND, derivante da referto arbitrale e disposizioni del giudice sportivo:
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
GARE DEL 11/11/2007
gara VICTOR - CALCIO SAN GIORGIO A.S.D.
Dal rapporto di gara si rileva che al 20° del primo tempo il Sig. Froio Antonio, Tecnico della Soc. Pol. Victor Rho, per protesta avverso ad una decisione dell’Arbitro, entrava senza autorizzazione sul campo da gioco gridandogli frasi minacciose. Il comportamento del Sig. Froio, oltre alle ingiurie verbali, si traduceva anche in una spinta che ha costretto l’Arbitro ad indietreggiare senza comunque danni fisici.
A questo punto l’Arbitro ha adottato il provvedimento di espulsione al quale lo stesso Sig. Froio rifiutava di attenersi. Solidali con lui anche il Sig. Romano Luca (2° Tecnico) e la Sig.ra Schipani Mariangela (Massaggiatrice), i quali rivolgevano all’Arbitro altre ingiurie. Visto che i Dirigenti già citati non volevano sentire ragione e temendo per la propria incolumità, il Direttore di gara decideva di sospendere definitivamente la gara in quanto "non c'erano le condizioni psicologiche per il clima acceso che si era creato sul terreno di giuoco ed anche fuori dal recinto di gioco".
E' bene però subito precisare che essendo l'organo di Giustizia Sportiva esclusivo titolare nell'ambito del giudizio della regolarità della gara, può, anzi DEVE, valutare in concreto i fatti avvenuti così come indicati nel referto dall'Arbitro. In sostanza gli Organi della Giustizia Sportiva possono, anzi DEVONO, prescindere dalle decisioni assunte in campo dall'Arbitro, anche se suggerite da ragioni di opportunità e, quindi, decidere se la gara si è svolta regolarmente, includendo nel concetto di regolarita anche l'osservanza delle norme indicate nelle Regole del Gioco del Calcio (C.A.F. 23 Aprile 1997 C.U. n° 29)
Precisato quanto sopra, la scelta dell'arbitro di sospendere la partita non può essere condivisa in quanto appare dettata più dalla preoccupazione di prevenire eventuali fatti negativi che si sarebbero potuti successivamente verificare, che da una reale ed attuale situazione di pericolo per l'incolumità sia dei calciatori, sia della sua persona.
Dalla lettura dei fatti verificatisi, così come riportati nei documenti ufficiali di gara non si rilevano elementi di gravità e di pericolo per l’incolumità del Direttore di gara che giustifichino l’impossibilità di proseguire l’incontro, con la conseguenza che il provvedimento di sospensione della gara è da ritenersi, in questo caso, quantomeno incauto ed intempestivo. E' del tutto evidente come il comportamento del Froio vada adeguatamente sanzionato, in quanto i comportamenti sopra descritti possono provocare disordini non solo in campo ma anche sugli spalti e sicuramente violano i principi cardine dell'ordinamento sportivo dell'art. 1 comma 1 CGS. Tutti i tesserati devono comportarsi secondo principi di LEALTA', CORRETTEZZA E PROBITA' in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In particolar modo l'attività sportiva riferita alla gara, non può in alcun modo sfociare in comportamenti violenti, dove singoli si permettono di insultare, intimidire e minacciare un arbitro che come i giocatore è componente del gioco del calcio e di ogni singola partita.
Si biasima fortemente il comportamento e l' atteggiamento poco sereno dei sostenitori della Pol.Victor Rho, peraltro formato per la maggior parte da parenti e genitori dei giovani atleti in campo. Contestare con sistematicità la decisioni di un Arbitro, insultare ed ingiuriare una persona che con passione e coraggio svolge la funzione di Direttore di gara in un campo di calcio del settore giovanile e scolastico, non fa onore a chi Le effettua e non contribuisce certo a dare serenità alla gara, oltre a costituire un comportamento etico e riprovevole ed un pessimo esempio educativo ai giovani atleti in campo.
Per quanto esposto il Giudice di 1° grado
D E L I B E R A
A) di disporre la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 17 comma 4 lettera C, a data da destinarsi, demandando l’organizzazione alla Segreteria di questa Delegazione;
B) di rimandare nell’apposito paragrafo le decisioni disciplinari.
Delegazione Distrettuale di Legnano 18 C.U. 20 del 22/11/2007
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA Euro 150,00 VICTOR
Per comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso dei propri
sostenitori nei confronti dell'arbitro.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 17/12/2007
SCHIPANI MARIANGELA (VICTOR) Per offese al direttore di gara.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 31/ 1/2008
FROIO ANTONIO (VICTOR) Entrava nel terreno di gioco senza autorizzazione gridando frasi
minacciose all'indirizzo dell'Arbitro.
SQUALIFICA FINO AL 17/12/2007
ROMANO LUCA (VICTOR) Per offese al direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
RIVA GABRIELE (VICTOR)
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